L’INDENNITA’ DI VIGILANZA IN RELAZIONE AL CONGEDO DI MATERNITA’ E AL LAVORO A TEMPO PARZIALE
Come noto, l’indennità di
vigilanza è prevista dall’articolo 37 del CCNL
per il Comparto Enti Locali1994-1997 per tutto il personale dell’area
della vigilanza, compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei
requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 5 delle legge n.
65/1986, nella misura di euro 810,84 annue lorde ripartiti per 12 mesi.
Lo stesso articolo 37
stabilisce che il personale dell’area della vigilanza che non svolge le
funzioni di cui all’articolo 5 della legge 65/1986 ha diritto ad un’indennità
pari ad euro 480,30 per 12 mesi.
Tale ultima norma non è di
facile applicazione in quanto rimane pur sempre difficile l’individuazione del
personale “non svolgente le funzioni”.
INDENNITA’ DI VIGILANZA E CONGEDO PER
MATERNITA’ AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 151/2001(NORMATIVA GENERALE)
Per quanto concerne la cosiddetta astensione obbligatoria di cui all’articolo 16 e 20 del decreto legislativo n. 151/2001, l’indennità giornaliera spettante alle lavoratrici è pari all’ 80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di congedo di maternità (articolo 22 c. 1)
L’articolo 23 c. 1del decreto in esame afferma che per retribuzione si intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
Il comma 2 stabilisce che al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla tredicesima mensilità e agli altri premi o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
Pertanto, alla luce di tale normativa, le lavoratrici hanno diritto a fruire del salario accessorio.
INDENNITA’ DI VIGILANZA E CONGEDO DI MATERNITA’ ALLA
LUCE DELLE NORME CONTRATTUALI VIGENTI
Rispetto alle norme di
cui al citato decreto legislativo n. 151/2001, il trattamento previsto per le
lavoratrici dal contratto di comparto è ancora più favorevole : infatti, ai
sensi dell’articolo 17 c. 4 del CCNL 14.09.00, nel periodo di astensione
obbligatoria spettano alla lavoratrice l’intera retribuzione fissa mensile, le
quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di
posizione qualora in godimento, nonché il salario di produttività.
INDENNITA’ DI VIGILANZA E LAVORO A TEMPO PARZIALE
Secondo le norme del CCNL 14.09.00, in particolare articolo 6 c. 8 e 9, i lavoratori che effettuano il part-time fruiscono delle seguenti prerogative :
a)trattamento economico rapportato alla durata della prestazione sia per il tempo parziale orizzontale, sia per il tempo parziale verticale
b)riconoscimento per le lavoratrici a tempo parziale, sia orizzontale che verticale, dell’intero periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità); il trattamento economico è commisurato, per tutto il periodo, alla durata prevista per la prestazione lavorativa
c)in generale, il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche
d)i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obbiettivi o a progetti e gli altri istituti che non siano
collegati alla durata della prestazione lavorativa sono applicati ai lavoratori
a tempo parziale anche in misura non direttamente proporzionale al regime
orario del tempo parziale, secondo la disciplina dei contratti integrativi
decentrati.
Fin qui la normativa desunta sia dalla legislazione vigente sia dai contratti collettivi. Concludendo si può affermare che l’indennità di vigilanza spetta, nella misura massima, alle lavoratrici per tutto il periodo di astensione obbligatoria.
Trattandosi di indennità legata alle funzioni e non alla presenza, siamo del parere che essa spetti anche ai lavoratori a tempo parziale, pur in mancanza di chiare indicazione da parte dei contratti collettivi.
Indicazioni più precise dovrebbero essere inserite dai contratti integrativi decentrati per mezzo di clausole esplicative.
DIPARTIMENTO STUDI